Al via il Piano Transizione 5.0

Il “Piano Transizione 5.0“, entrato definitivamente in vigore con la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del c.d. DL PNRR 4 (DL 19/2024), mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.

Si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni (indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale) che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio italiano, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici

Dal Piano sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento, concordato o altra procedura concorsuale, ovvero che abbiano in corso un procedimento in tal senso, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Le condizioni e limitazioni di applicazione riguardano il rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, l’adempimento degli obblighi contributivi a favore dei lavoratori.

Il provvedimento è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

Interventi ammissibili connessi a innovazione/efficientamento

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli Allegati A e B della Legge di Stabilità 2017, ovvero:

Allegato A, beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni strumentali tecnologicamente avanzati)

Allegato B, beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)

che siano già annessi al Piano Transizione 4.0 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, finalizzati all’efficientamento energetico della struttura o di processo.

Tra gli interventi incentivati, ove previsti dal progetto di innovazione, rientrano anche:

  • il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta/autoconsumata; (ii) meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti da sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding). Sono altresì inclusi software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui sopra;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale per le competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui sopra, in ogni caso fino a max 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT.

Requisiti di efficientamento di struttura/di processo

A) riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%

in alternativa

B) riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%

Il contributo, correlato a investimento/efficientamento, è riconosciuto secondo i seguenti importi:

in alternativa: Riduzione consumi della struttura 3 – 6% 6 – 10% > 10%
Riduzione consumi di processo 5 – 10% 10 – 15% > 15%
  Investimento fino a 2.5 mln 35% 40% 45%
  Investimento 2.5 – 10 mln 15% 20% 25%
  Investimento 10 – 50 mln 5% 10% 15%

 

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia rispetto all’ammissibilità che al completamento degli investimenti, attestando:

  • ex-ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
  • ex-post, l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Esclusioni e attuazione

Nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH), sono esclusi gli investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ovvero nell’ambito del sistema di scambio ETS;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • a processi produttivi in cui sia generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine possa causare un danno all’ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’attuazione è demandata ad un decreto del MIMIT, di concerto con il MEF e sentito il MASE, la definizione delle modalità attuative.

È esclusa la cumulabilità con il Tax credit beni strumentali (art. 1 co. 1015 ss. Legge Bilancio 2021) e con il Tax credit ZES unica (art. 16 DL Sud 2023).

La cumulabilità è consentita con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione di reddito e base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

*In collaborazione con FB & Associati.

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